la seguente legge: Art. 1. Periodo di validita' 1. Il periodo di validita' del piano sanitario provinciale 1983-85, di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, come prorogato con le leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, 21 gennaio 1987, n. 3, e 31 luglio 1987, n. 16, viene ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1988-90 e comunque non oltre il 30 giugno 1988. 2. Durante il periodo di cui al precedente comma mantengono validita' le norme provinciali la cui efficacia e' collegata con il periodo di validita' del piano sanitario provinciale, nonche' gli atti adottati dalla provincia in attuazione di specifiche previsioni delle suddette norme.