la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Periodo di validita'
 
   1.  Il  periodo  di  validita'  del  piano  sanitario  provinciale
1983-85, di cui alla legge provinciale 5 gennaio  1984,  n.  1,  come
prorogato  con le leggi provinciali 21 gennaio 1986, n. 4, 21 gennaio
1987, n. 3, e 31 luglio 1987, n. 16,  viene  ulteriormente  prorogato
fino  all'entrata in vigore del piano sanitario provinciale 1988-90 e
comunque non oltre il 30 giugno 1988.
   2.  Durante  il  periodo  di  cui  al  precedente comma mantengono
validita' le norme provinciali la cui efficacia e' collegata  con  il
periodo  di  validita'  del  piano sanitario provinciale, nonche' gli
atti adottati dalla provincia in attuazione di specifiche  previsioni
delle suddette norme.